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Indennità di Malattia: a chi spetta e come ottenerla

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Tra gli intoccabili diritti dei lavoratori figura l’indennità di malattia. Tutti sappiamo sommariamente di cosa si tratta, ma è opportuno saperne molto di più, per poter usufruire, qualora sia necessario, di questa prestazione. L’indennità di malattia è quanto spetta al lavoratore al posto della retribuzione in caso di malattia. Ma attenzione: essa scatta soltanto a partire dal quarto giorno di malattia, mentre i primi tre giorni di malattia non sono pagati.

Tutti i lavoratori hanno diritto all’indennità di malattia? Non esattamente. Essa spetta agli operai del settore privato, agli impiegati del settore terziario e dei servizi e anche ai disoccupati o ai sospesi dal lavoro che rientrano in queste due categorie citate, ma solo a patto che l’allontanamento dal lavoro non sia avvenuto da più di 60 giorni dall’inizio della malattia.

Una volta appurato che si appartiene ad una di queste categorie, si può passare a fare richiesta dell’indennità di malattia. In realtà questa prestazione si ottiene molto facilmente: basta che il lavoratore interessato chieda al proprio medico curante di farsi rilasciare il certificato di malattia, redatto però in due copie. La prima copia deve essere presentata alla sede dell’Inps locale, mentre la seconda di queste copie deve essere presentata al proprio datore di lavoro.

Vi interesserà sicuramente sapere l’importo dell’indennità di malattia. Essa per i primi venti giorni, per gran parte delle categorie di lavoratori, corrisponde al 50% della retribuzione giornaliera, mentre successivamente è uguale al 66,66%. Naturalmente il lavoratore ammalato durante questo periodo dovrà rimanere nella propria abitazione, dove si potranno recare i medici incaricati dall’Inps per effettuare i dovuti controlli. L’assenza in caso di controllo può essere giustificata dalla necessità di sottoporsi a visite specialistiche. In ultimo, vi segnaliamo due casi particolari. Il primo è quando la malattia si presenta in concomitanza con le ferie: il lavoratore dovrà darne comunicazione e le ferie saranno considerate interrotte. Il secondo quando l’indennità di malattia non è concessa: il lavoratore può fare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione della mancata approvazione.

Fonte immagine: impresalavoro.eu

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