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Decreto Ingiuntivo: cos’è e come funziona

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Capita spesso che la riscossione di un debito possa risultare problematica a causa di un debitore insolvente. Non meno di rado, questo genere di controversie viene affrontato e risolto per vie legali tramite il cosiddetto decreto ingiuntivo.

In pratica il creditore deve presentare il ricorso, oltre alla prova scritta che attesti realmente il credito da esigere. Spetta poi al giudice competente accogliere o rigettare il ricorso e, di conseguenza, disporre o meno l’ingiunzione.

Cos’è il Decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è in realtà il provvedimento disposto da un giudice competente che ingiunge il debitore (su richiesta del creditore) di estinguere il proprio debito entro un termine di quaranta giorni.

Il creditore, per poter richiedere un decreto ingiuntivo, deve vantare un credito esigibile, attestato da una prova scritta. Tale provvedimento si fonda sul principio per cui al creditore viene fornito uno strumento di tutela che gli consenta di intraprendere in maniera immediata un’azione nei confronti del soggetto debitore. Dal punto di vista procedurale, il decreto ingiuntivo viene emesso in assenza di contraddittorio, secondo al formula ‘inaudita altera parte’.

I Requisiti

Il provvedimento può essere attuato solo in presenza di determinate condizioni, ovvero solo qualora sussistano i requisiti necessari. A tal proposito, il riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 633 del Codice di Procedura Civile (“Condizioni di ammissibilità”).

Il dispositivo stabilisce che “su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna“.

Tale disposizione può essere decretata dal giudice se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • se il creditore può fornire prova scritta del diritto che egli stesso vuole far valere;
  • se, come si legge al comma 1 del dispositivo sopra citato, il credito dovuto è su determinate prestazioni giudiziali di qualcuno (giudice, avvocato o altro) che ha offerto una prestazione durante un processo giuridico;
  • se il credito riguarda onorari o rimborsi che spettano a notai oppure ad altre figure che esercitano la libera professione o un’arte, per la quale esista una tariffa approvata per legge.

Il decreto ingiuntivo può essere emanato anche nel caso in cui il credito riguardi una controprestazione (ovvero una prestazione dovuta dalla controparte in base a quanto stabilito per contratto) oppure una condizione (anch’essa prevista nel contratto stipulato dalle parti) a patto che, come disposto dall’articolo 633 del Codice di Procedura Civile (comma 3), “il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione“. Se la notifica viene inoltrata all’intimato fuori dalla Repubblica o dai territori soggetti alla sovranità italiana, il decreto ingiuntivo non può essere pronunciato.

Come si evince da quanto sottolineato sin qui, la prova scritta rappresenta il requisito fondamentale; l’articolo 634 del Codice di Procedura Civile identifica ciò che costituisce una prova scritta: “le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi“. Costituiscono prova scritta anche “gli estratti autentici delle scritture contabili […] purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture“. Queste ultime sono valide per ciò che riguarda i crediti relativi alla fornitura di merci, denaro e prestazioni da parte di chi esercita una professione commerciale o una libera professione.

Emissione e opposizione

L’emissione del decreto ingiuntivo avviene in presenza di una domanda, inoltrata dal creditore sotto forma di ricorso, secondo quanto disposto dall’articolo 638 del Codice di Procedura Civile. Il ricorso deve contenere la prova scritta, nelle forme stabilite dal Codice stesso.

In aggiunta, il ricorrente deve indicare il proprio procuratore oppure, in caso di ammissibilità di costituzione di persona, la residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice alto. Il ricorso e la documentazione allegata va depositata in cancelleria.

Se la documentazione soddisfa tutti i requisiti necessari la domanda va a buon fine. A tal proposito si consiglia di avvalersi di una consulenza legale, anche attraverso portali specializzati con apposite sezioni dedicate all’argomento, come ad esempio https://www.avvocatoaccanto.com.

Tempistiche

Le tempistiche da tenere in considerazione quando si parla di decreto ingiuntivo sono le seguenti:

  • 60 giorni (termine di notifica al debitore);
  • 40 giorni (termine di estinzione del debito, fatta eccezione per il decreto ingiuntivo provvisorio);
  • 40 giorni (termine per la proposta di opposizione al decreto ingiuntivo).

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Il decreto ingiuntivo può essere ‘provvisoriamente esecutivo‘ se la riscossione del credito non è subordinata al termine dei 40 giorni. Questo genere di provvedimento viene disposto – dietro specifica richiesta inoltrata da parte del creditore – solo dopo la formulazione di un giudizio di specie del giudice (il quale deve valutare eventuali danni correlati alla pronuncia del provvedimento).

In alcuni casi previsti specificamente dalla legge, il decreto ingiuntivo è sempre provvisorio. In particolare quando il credito deve essere riscosso dagli enti previdenziali, dagli amministratori di condominio per estinguere i debiti condominiali, per il mantenimento dei figli, per il pagamento del canone di locazione e delle imposte di registro.

Il debitore, al quale è stata notificata l’ingiunzione, può fare opposizione per mezzo di un atto di citazione. In tal modo, si apre la seconda fase del procedimento che deve svolgersi secondo le modalità di un processo ordinario.

I Costi

Per inoltrare richiesta di decreto ingiuntivo, il creditore deve farsi carico di alcune spese, che a volta non sono per nulla irrisorie. Detto che è necessario pagare sempre una marca da bollo da 27 euro se il credito richiesto supera i 1033 euro, c’è da aggiungere un contributo unificato a seconda dell’ammontare del credito.

Ecco di seguito quali sono i costi della richiesta di credito ingiuntivo:

  • per crediti inferiori o pari a 1.033 euro, chi presenta l’istanza deve pagare solo il contributo unificato di 21,50 euro (senza marca da bollo);
  • se il credito è compreso tra 1.033 e 1.100 euro, al contributo unificato di 21,50 euro si aggiunge una marca da bollo da 27 euro;
  • per i crediti superiori a 1.100 euro e fino a 5.200 euro, il contributo unificato è pari a 49,50 euro, più 27 euro in marche da bollo;
  • per i crediti che superano i 5.200 euro, il contributo unificato arriva a 118 euro, con marca da bollo da 27 euro.

Modello Fac-simile

Un modello fac-simile di ricorso per decreto ingiuntivo riporta la formula corretta da adoperare:

  • intestazione con indicazione del Tribunale presso il quale si presenta ricorso;
  • generalità del ricorrente;
  • quantificazione del credito;
  • richiesta di ingiunzione (con relativa prova scritta del credito e nominativo del debitore).

Ecco di seguito dei modelli da scaricare ed utilizzare a proprio piacimento:

  • modello fac-simile decreto ingiuntivo: link
  • modello fac-simile decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: link
  • modello fac-simile opposizione a decreto ingiuntivo: link
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